Sez. 2, Sentenza n. 3884 del 29/06/1985 (Rv. 441459 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE - VOLUMETRIA DEI FABBRICATI - LIMITI MASSIMI EX ART. 14 DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SERGNANO - COMPUTO - "VOLUMI TECNICI" - ESCLUSIONE - NOZIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE - VOLUMETRIA DEI FABBRICATI - LIMITI MASSIMI EX ART. 14 DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SERGNANO - COMPUTO - "VOLUMI TECNICI" - ESCLUSIONE - NOZIONE.*
Al fine dell'osservanza dei limiti massimi di volumetria dei fabbricati, secondo la previsione dell'art. 14 del regolamento edilizio del comune di sergnano, i "volumi tecnici", che vanno esclusi dal relativo computo, sono soltanto quelli indispensabili a contenere gli impianti tecnici dell'edificio, e non anche, pertanto, quelli che assolvano ad una funzione diversa, sia pur necessaria al godimento dell'edificio stesso e delle sue singole porzioni di proprietà individuale (come il vano scala e le aree di parcheggio coperto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)