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Sez. 2, Sentenza n. 3884 del 29/06/1985 (Rv. 441459 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE - VOLUMETRIA DEI FABBRICATI - LIMITI MASSIMI EX ART. 14 DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SERGNANO - COMPUTO - "VOLUMI TECNICI" - ESCLUSIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441459-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE - VOLUMETRIA DEI FABBRICATI - LIMITI MASSIMI EX ART. 14 DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SERGNANO - COMPUTO - "VOLUMI TECNICI" - ESCLUSIONE - NOZIONE.*

Al fine dell'osservanza dei limiti massimi di volumetria dei fabbricati, secondo la previsione dell'art. 14 del regolamento edilizio del comune di sergnano, i "volumi tecnici", che vanno esclusi dal relativo computo, sono soltanto quelli indispensabili a contenere gli impianti tecnici dell'edificio, e non anche, pertanto, quelli che assolvano ad una funzione diversa, sia pur necessaria al godimento dell'edificio stesso e delle sue singole porzioni di proprietà individuale (come il vano scala e le aree di parcheggio coperto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)