Sez. U, Sentenza n. 7540 del 16/12/1986 (Rv. 449569 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - POTERI - DECISIONI GIURISDIZIONALI - RECLAMO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO - CONDIZIONI.*
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - POTERI - DECISIONI GIURISDIZIONALI - RECLAMO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO - CONDIZIONI.*
Le decisioni giurisdizionali del Commissario regionale per gli Usi civici sono suscettibili di reclamo, dinanzi alla Corte d'appello, nei soli casi contemplati dall'art. 32 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, e, cioè, quando abbiano definito questioni circa la esistenza ed estensione di Usi civici, ovvero circa la natura delle terre da essi gravate. Le decisioni medesime, pertanto, all'infuori di tali casi (nella specie, vertendosi in tema di statuizione sul regime giuridico dei beni di università agraria e sulla validità dei contratti ad essi inerenti), sono soltanto ricorribili per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione. (V 555/80, mass n 403944).*
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)