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Sez. 2, Sentenza n. 1420 del 10/05/1972 (Rv. 358020 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - PRESUPPOSTO - PROVVEDIMENTO DECISORIO PREGIUDIZIEVOLE - PROVVEDIMENTO ORDINATORIO ED ISTRUTTORIO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358020-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - PRESUPPOSTO - PROVVEDIMENTO DECISORIO PREGIUDIZIEVOLE - PROVVEDIMENTO ORDINATORIO ED ISTRUTTORIO - INSUFFICIENZA.*

La legittimazione e l'interesse all'impugnazione - nonche lo stesso ambito della Competenza giurisdizione funzionale per gradi - presuppongono la esistenza di una statuizione pregiudizievole che sia suscettibile di rimozione nelle sedi ulteriori: vale a dire un capo autonomo di pronunzia, esplicita od implicita, dotato di portata decisoria, che, cioe, risolva con efficacia di giudicato questioni attinenti ai presupposti ed alle condizioni processuali od al merito della controversia, e dal quale sorga, per la soccombenza, l'interesse della parte ad ottenere l'eliminazione del pregiudizio ed il potere del giudice d'impugnazione a conoscerne. Si rimane fuori da un tale schema qualora le censure investano un provvedimento col quale si disponga per l'ulteriore corso del processo, dopo avere dichiarato ammissibile un mezzo istruttorio: e cio per la natura ordinatoria di detto provvedimento (sebbene incorporato in sentenza non definitiva) e la sua revocabilita da parte del medesimo giudice. (V 686'70 mass n 345898).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)