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Sez. 3, Sentenza n. 20995 del 27/11/2012 (Rv. 624557 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Costituzione di fondo patrimoniale - Omessa annotazione in margine all'atto di matrimonio - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Esecuzione della trascrizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624557-01

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Il notaio che, dopo avere costituito un fondo patrimoniale, ometta di curare la relativa annotazione in margine all'atto di matrimonio, risponde nei confronti dei proprietari dei beni conferiti nel fondo del danno da essi patito in conseguenza dell'inopponibilità del vincolo di destinazione ai creditori, a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell'atto, giacché quest'ultima non rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi quando sia mancata la suddetta annotazione, nemmeno nel caso in cui i terzi stessi ne avessero conoscenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 165, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)