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Sez. 3, Sentenza n. 1969 del 13/03/1985 (Rv. 439874 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - DETERMINAZIONE IN PRIMO GRADO DELLO IMPORTO DELLE VARIE VOCI DEL DANNO DA RISARCIRE - APPELLO TENDENTE AD ESCLUDERE UNA VOCE DEL DANNO STESSO PER MANCANZA DEI SUOI PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1985-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439874-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - DETERMINAZIONE IN PRIMO GRADO DELLO IMPORTO DELLE VARIE VOCI DEL DANNO DA RISARCIRE - APPELLO TENDENTE AD ESCLUDERE UNA VOCE DEL DANNO STESSO PER MANCANZA DEI SUOI PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI - REQUISITI.*

In relazione alla ratio dell'art. 342 cod. proc. civ. che pur non richiedendo una specificazione rigorosa dei motivi di appello, comporta l'esigenza di delimitare il campo dell'ulteriore riesame della causa nel merito, qualora il giudice di primo grado abbia determinato gli importi delle varie voci del danno da risarcire, e dall'appellante si pretenda di escludere del tutto una voce del danno stesso per l'insussistenza dei suoi presupposti giustificativi, occorre, in tal caso, una censura specifica che valga ad individuare quella parte della decisione, non essendo sufficiente una generica doglianza in ordine al ristoro complessivamente attribuito al danneggiato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)