Sez. 1, Sentenza n. 5915 del 26/06/1996 (Rv. 498302 - 01)
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO | Mandato "ad litem" conferito dal Presidente del Consorzio - Legittimità anche nel periodo di vigenza dell'art. 2, comma dodicesimo, D.L. n. 149 del 1993, conv. in legge n. 237 del 1993, applicante ai consorzi la normativa generale sulle società per azioni - Visto di controllo del Coreco - Necessità - Esclusione.
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
Un Consorzio per l'area di sviluppo industriale (nella specie, quello di Sibari) può legittimamente stare in giudizio e proporre impugnazione in forza di mandati "ad litem" conferiti dal Presidente del Consorzio medesimo, in quanto l'art. 2, comma dodicesimo del D.L. n. 149 del 1993, conv. nella legge n. 237 del 1993 - secondo cui ai Consorzi in questione va applicata la normativa generale in materia di società per azioni - non ha fatto venir meno, nel breve periodo in cui è stato in vigore (essendo stato abrogato dall'art. 11 D.L. n. 244 del 1995, conv. nella legge n. 341 del 1995), la legale rappresentanza del rappresentante "pro - tempore" dell'ente; né è necessario che l'atto deliberativo della lite sia sottoposto al visto del Comitato regionale di controllo, dato che il controllo regionale è espressamente limitato dalla legge ai piani economici e finanziari (art. 11, comma terzo, della citata legge n. 341 del 1995).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 149 art. 2 com. 12, Legge 19/07/1993 num. 237, Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 11 com. 3, Legge 08/08/1995 num. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)