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Sez. 6, Sentenza n. 13213 del 15/03/2016 Ud. (dep. 01/04/2016) Rv. 266774 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Eccezione di inutilizzabilità - Deduzione in sede di legittimità - Onere a carico del ricorrente - Omissione - Conseguenze - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266774-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sula valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)