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Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze

Testo in vigore al

Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E L'EROGAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

Art. 3

1. Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate presso la Cassa depositi e prestiti in un conto corrente fruttifero.

2. Per l'erogazione delle spese previste dal presente regolamento e' istituito un conto corrente con uno degli istituti di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 4

1. Il fondo di previdenza provvede:

  1. 1) a corrispondere una indennita' agli iscritti al fondo di cui al precedente art. 1, quando cessano di far parte per qualsiasi causa del personale del Ministero delle finanze, o agli aventi diritto indicati nel successivo art. 8 se gli iscritti sono deceduti durante il servizio;

  2. 2) a corrispondere agli iscritti che ne facciano domanda, nei casi di documentato e grave bisogno finanziario, una anticipazione sulla indennita', in relazione all'anzianita' di servizio prestato alle dipendenze del Ministero delle finanze, nel limite della somma disponibile di cui alla lettera b) del successivo art. 5;

  3. 3) a corrispondere sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali nelle misure stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 5

1. Per provvedere alle finalita' indicate nel presente regolamento le entrate annuali del fondo sono ripartite come segue:

  1. a) l'84% e' destinato alla corresponsione delle indennita' di cui al n. 1) dell'art. 4;

  2. b) il 4% e' destinato alla corresponsione delle anticipazioni sulle indennita' di cui al n. 2) dell'art. 4;

  3. c) il 6% e' destinato alle erogazioni delle sovvenzioni di cui al n. 3) dell'art. 4;

  4. d) il 5% e' destinato a costituire un fondo di riserva - per garantire la corresponsione delle indennita' di cui al n. 1) dell'art. 4 - fino all'importo massimo pari alla somma delle entrate dei due esercizi che nel quinquennio precedente hanno raggiunto il massimo livello; l'eventuale eccedenza e' destinata ad incrementare la disponibilita' di cui alla precedente lettera b);

  5. e) l'1% e' destinato alla copertura delle spese inerenti alla amministrazione del fondo, al funzionamento della segreteria, nonche' a quelle straordinarie ed occasionali.

Le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi di cui ai precedenti punti a), b), c) ed e) sono destinate al fondo di riserva; se detto fondo ha raggiunto l'ammontare massimo, esse costituiscono avanzo di amministrazione.

Art. 6

1. L'indennita' di cui all'art. 4, n. 1), e' corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio civile di ruolo e non di ruolo prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle finanze, ivi compresi i periodi di assenza valutabili ai fini della pensione; i servizi che hanno dato luogo a liquidazione di indennita' da parte dei fondi unificati con il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono esclusi dal computo, salvo il disposto dei successivi commi terzo e quinto. Per il personale di cui al n. 5) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, l'anzianita' da valutare ai fini della liquidazione dell'indennita' decorre dalla data di iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

2. La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura il periodo di sei mesi o inferiore.

3. Gli iscritti che abbiano percepito indennita' da uno o piu' dei fondi unificati con il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, possono chiedere, con domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro la data di cessazione dal servizio, la valutazione per intero del periodo civile prestato nel Ministero delle finanze. Dalla indennita' calcolata con i criteri di cui al successivo art. 10 sara' detratta quella gia' corrisposta dai fondi preesistenti, maggiorata degli interessi legali.

4. Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennita', venga riammesso o riassunto in servizio in uno dei ruoli del Ministero delle finanze, l'indennita' sara' commisurata al solo periodo di servizio prestato dopo la riammissione o la riassunzione.

5. Agli iscritti al fondo che vengono dispensati dal servizio per motivi di salute senza aver acquisito il diritto a pensione, la misura della indennita' e' aumentata del 50%.

6. Ai superstiti degli iscritti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del successivo art. 8 deceduti in attivita' di servizio prima di aver compiuto 40 anni di servizio civile alle dipendenze del Ministero delle finanze l'indennita' e' calcolata sulla base di 40 annualita'.

7. L'indennita' di cui ai commi precedenti e' liquidata detraendo l'eventuale anticipazione di cui all'art. 4, n. 2), maggiorata degli interessi legali. Per i casi previsti dai commi quinto e sesto del presente articolo, va detratta anche l'indennita' eventualmente corrisposta da altri fondi di previdenza, maggiorata degli interessi legali.

Art. 7

1. L'indennita' prevista dall'art. 4, n. 1), e' corrisposta d'ufficio.

2. A tal fine gli uffici che amministrano il personale iscritto al
fondo sono tenuti a comunicare alla segreteria del fondo stesso i nominativi degli impiegati e degli operai che siano cessati dal
servizio per qualsiasi causa e i nominativi degli eventi diritto, nonche' l'anzianita' maturata ai fini della liquidazione dell'indennita' predetta.

3. Analoga comunicazione, unitamente agli elementi necessari per il pagamento della indennita', deve essere inoltrata dagli uffici competenti alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

4. Le suddette comunicazioni devono essere inviate entro e non oltre trenta giorni dalla data della cessazione dal servizio.

5. Gli aventi diritto elencati nel successivo art. 8 potranno chiedere la valutazione del servizio di cui al terzo comma dell'art. 6.

Art. 8

1. In caso di morte dell'iscritto al fondo, avvenuta in attivita' di servizio, il diritto all'indennita' prevista dall'art. 4, n. 1), sorge nel momento del decesso e spetta, in ordine di precedenza:

  1. 1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza, passata in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge superstite medesimo o ad entrambi i coniugi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato, oltre al coniuge, figli legittimi (anche se nati da precedenti matrimoni), legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, purche' a suo carico al momento del suo decesso o permanentemente inabili al lavoro, l'indennita' si divide in parti uguali tra il coniuge e ciascuno dei detti figli.
    Si considerano a carico dell'iscritto deceduto i figli per i quali egli percepiva l'aggiunta di famiglia;

  2. 2) ai figli menzionati nel precedente n. 1) trovantisi in una delle condizioni ivi indicate, in parti uguali;

  3. 3) ai figli non trovantisi nelle condizioni indicate nel precedente n. 1) legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, in parti uguali;

  4. 4) ai genitori, anche se separati legalmente, in parti uguali, o al genitore superstite;

  5. 5) ai fratelli e sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purche' non coniugati, in parti uguali;

  6. 6) alle persone o enti designati dall'iscritto con disposizione di ultima volonta';

  7. 7) ai fratelli e sorelle maggiorenni, in parti uguali.

Art. 9

1. Quando l'indennita' e' dovuta ai superstiti indicati nel precedente articolo, questi devono produrre un atto di notorieta', oppure una dichiarazione resa e sottoscritta a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risultino i dati anagrafici, il codice fiscale, lo stato di coniuge, il vincolo di parentela con l'iscritto deceduto e l'attestazione che non esistono aventi diritto.

2. Il predetto documento dovra' altresi' contenere le seguenti precisazioni:

  1. a) per il coniuge superstite: se esiste sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi i coniugi e se esistono figli dell'iscritto, oltre che legittimi o legittimati, anche nati da precedenti matrimoni, adottivi e naturali da lui riconosciuti;

  2. b) per i figli legittimi (anche se nati da precedenti matrimoni dell'iscritto), legittimati, naturali riconosciuti o adottivi: se erano a carico dell'iscritto deceduto.

3. Per i figli adottivi dovra' essere prodotta copia autentica dell'atto di adozione; per quelli naturali, copia autentica dell'atto di riconoscimento; per i figli, i fratelli e le sorelle dell'iscritto maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, la documentazione relativa.

4. I destinatari di cui al n. 6) del precedente art. 8 devono produrre un estratto autentico delle disposizioni di ultima volonta' dell'iscritto deceduto.

Art. 10

1. La misura dell'indennita' di cui all'art. 4, n. 1), spettante all'iscritto per ogni anno di servizio e' determinata dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio, entro il termine di approvazione del relativo rendiconto, dividendo il totale delle entrate di cui alla lettera a) dell'art. 5, che relativamente allo stesso esercizio sono attribuite al fondo di previdenza, per il totale degli anni di servizio maturati, ai fini dell'indennita', dagli iscritti cessati dall'impiego nell'esercizio medesimo; si intendono cessati nell'esercizio coloro che hanno ultimato il servizio entro il 31 dicembre.

2. Qualora il quoziente di cui al primo comma risulti inferiore di oltre il 10% al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, per raggiungere tale percentuale si provvede con il prelevamento della somma occorrente dal fondo di riserva; detto prelevamento non puo', comunque, superare il 30% della consistenza della riserva stessa.

3. Qualora il quoziente di cui al primo comma risulti superiore di oltre il 10% al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la parte eccedente tale percentuale e' destinata al fondo di riserva.

4. La misura fissata dal consiglio di amministrazione alla data dell'approvazione del rendiconto e' definitiva.

5. Entro i centoventi giorni dall'acquisizione di tutti gli elementi necessari per la liquidazione dell'indennita' verra' corrisposto all'iscritto un acconto pari all'80% dell'importo della indennita' calcolato sulla base della misura determinata per l'esercizio anteriore alla cessazione.

Art. 11

1. Le sovvenzioni di cui al n. 3) dell'art. 4 sono corrisposte:

  1. 1) nei casi di grave malattia, infortunio o menomazione degli iscritti al fondo;

  2. 2) nei casi di grave malattia, infortunio o menomazione dei membri di famiglia degli iscritti al fondo, purche' conviventi e a carico;

  3. 3) per il decesso dell'iscritto, del coniuge o di altri membri della famiglia purche' conviventi e a carico e per il decesso degli impiegati e degli operai in pensione gia' iscritti; in tali casi sara' immediatamente concessa dal presidente, salva ratifica del consiglio di amministrazione, una sovvenzione nelle misure fisse stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione. In caso di decesso dell'iscritto, la sovvenzione spetta al coniuge superstite, purche' non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitabile al coniuge stesso; altrimenti sara' corrisposta agli aventi diritto secondo l'ordine indicato nell'art. 8;

  4. 4) Il consiglio di amministrazione, secondo le disponibilita' per le sovvenzioni, potra', in base ai criteri stabiliti anno per anno, destinare somme per i seguenti fini:

    1. a) contributi fissi di istruzione ai figli degli iscritti al fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi manchino i relativi corsi di studio statali e che i beneficianti non siano ripetenti;

    2. b) contributi fissi per l'istruzione dei figli degli iscritti al fondo deceduti in attivita' di servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia;

    3. c) borse di studio da conferire ai figli degli iscritti al fondo che dimostrino particolare attitudine per corsi di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.

Art. 12

1. Le domande di anticipazione e di sovvenzione sulle indennita' di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 4, corredate della necessaria documentazione, devono essere indirizzate al presidente del consiglio di amministrazione e possono essere trasmesse direttamente o per il tramite del capo dell'ufficio presso cui l'iscritto presta servizio.

Art. 13

1. Il fondo di previdenza e' amministrato da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed e' costituito:

  1. a) da un direttore generale, presidente;

  2. b) da quattro dirigenti membri effettivi di cui uno
    con funzione di vicepresidente, nominati di preferenza uno per ogni dipartimento del Ministero delle finanze, ed uno nell'ambito
    della Direzione generale del personale;

  3. c) da quattro dirigenti membri supplenti nominati con
    le modalita' di cui alla precedente lettera b).

2. Resta salva la disposizione di cui all'articolo 15, ultimo
comma.

Art. 14

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.

2. Esso provvede:

  1. 1) ad eleggere il vicepresidente scegliendolo tra i dirigenti di cui al n. 2) dell'art. 13;

  2. 2) ad eleggere il consigliere che, in caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, e' chiamato a svolgerne le funzioni;

  3. 3) a deliberare la misura dell'indennita' di cui all'art. 10;

  4. 4) a liquidare le indennita' di cessazione dal servizio e a deliberare sulla concessione delle anticipazioni dell'indennita', delle sovvenzioni, dei contributi e delle altre prestazioni assistenziali, autorizzandone il relativo pagamento;

  5. 5) a deliberare sull'accettazione di sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni e altri proventi eventuali;

  6. 6) ad autorizzare le spese di cui all'art. 5, lettera e);

  7. 7) a deliberare sui modi ed i tempi degli investimenti da effettuare con le disponibilita' del fondo di riserva, secondo le disposizioni contenute nell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

  8. 8) a deliberare sulla utilizzazione del fondo di riserva di cui alla lettera c) dell'art. 5;

  9. 9) ad esaminare il progetto di bilancio di previsione presentato dal presidente e a deliberarne il contenuto nonche' il conto consuntivo della gestione;

  10. 10) agli adempimenti previsti dal presente regolamento e a quant'altro occorra per il funzionamento del fondo.

Art. 15

1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso a norma dell'articolo precedente.

2. Il presidente, entro il mese di aprile di ogni anno, deve sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il conto consuntivo della gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale.

3. Tutte le attribuzioni del presidente sono esercitate, nel caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere eletto a norma dell'art. 14, n. 2).

Art. 16

1. Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parita' prevale il voto del presidente della seduta.

3. Il segretario non ha voto deliberativo.

4. Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione il segretario redige il verbale, da sottoporre all'approvazione del consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.

5. Dopo l'approvazione, il verbale viene sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario, che ne cura la conservazione in ordine cronologico.