Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16437 del 10/06/2021 (Rv. 661672 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Riparazioni a carico del locatore e del conduttore - Combinato disposto di cui agli artt. 1621 e 1577 c.c. - Affitto di fondi rustici - Applicabilità - Portata - Riparazioni non a carico del conduttore - Obbligo del conduttore di darne avviso al locatore - Sussistenza - Riparazioni urgenti - Esecuzione diretta, salvo il rimborso, da parte del conduttore - Configurabilità - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE
In tema di affitto a coltivatore diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1621 e 1577 c.c. (dettato con specifico riguardo al contratto di locazione, ma senz'altro applicabile anche a quello di affitto, di fondi rustici in particolare), in pendenza del rapporto il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie, mentre il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore se la cosa necessita di riparazioni a carico di quest'ultimo, potendo eseguire direttamente le riparazioni urgenti, salvo il rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1628
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)