Sez. 4, Sentenza n. 14502 del 12/10/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 215542 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Equivalenza o plusvalenza delle attenuanti - Effetti sulla procedibilità del reato - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie in tema di furto: procedibilità a querela solo per il furto contestato originariamente come semplice.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
Il giudizio di comparazione delle circostanze è previsto solo "quoad poenam" e non vale a configurare giuridicamente il reato come ipotesi semplice, e non circostanziata, né influisce sulla procedibilità. Ne consegue che la novella introdotta dall'art. 12 legge n. 205 del 1999, che prevede la querela di parte per la procedibilità del furto semplice, riguarda solo il reato così originariamente contestato o, per effetto dell'esclusione delle aggravanti contestate, ritenuto in sentenza e non, quindi, quello in sentenza ritenuto aggravato, ancorché punito per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti con la pena prevista per l'ipotesi semplice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)