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Regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011 che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca1, le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

Se un totale ammissibile di catture (TAC) è assegnato ad un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. Occorre stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro considerato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca e si assicuri che il livello di sfruttamento dello stock sia tale da produrre, il più verosimilmente possibile, il rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi, in particolare adottando le misure necessarie per raccogliere i dati pertinenti, valutare lo stato dello stock e stabilirne i livelli di rendimento massimo sostenibile di tale stock.

È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.

È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto, i TAC per gli stock di nasello, scampo, sogliola nel Golfo di Biscaglia, nella Manica occidentale e nel Mare del Nord, passera nel Mare del Nord, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda devono essere stabiliti in conformità delle norme fissate rispettivamente: nel regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale2; nel regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica3; nel regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia4; nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale5; nel regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord6; nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock7; nel regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock8 e nel regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo9.

In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti10, gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate dovrebbero essere individuati.

Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate da un divieto generale di pesca delle medesime.

Lo scampo è catturato insieme a varie altre specie nell'ambito di attività di pesca demersale multispecifiche. In una zona situata ad ovest dell'Irlanda, nota come Porcupine Bank, è necessario ridurre urgentemente le catture di scampo nella massima misura possibile. Occorre pertanto limitare le possibilità di pesca in questa zona al solo prelievo di specie pelagiche con le quali lo scampo non è catturato.

Considerati i recenti sviluppi della pesca del pesce tamburo nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII e al fine di garantire la gestione sostenibile di tale stock, è opportuno prevedere per esso limiti di cattura.

È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2011 in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/200811.

Un gruppo di navi francesi è escluso dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008 a titolo del regolamento n. 754/2009. In base alle informazioni fornite dalla Francia nel 2010, l'esclusione di tale gruppo di navi dal regime di gestione dello sforzo non costituisce più una riduzione dell'onere amministrativo. Pertanto una delle condizioni per l'esclusione non è più soddisfatta. Il gruppo di navi francesi in questione dovrebbe pertanto essere reinserito nel suddetto regime di gestione dello sforzo di pesca. Poiché il periodo di gestione delle attività di pesca stabilito dall'allegato IIA del regolamento (UE) n. 53/201012 cessa di applicarsi il 31 gennaio 2011, tale reinserimento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o febbraio 2011.

Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV.

Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali contratti nell'ambito della Convenzione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca su determinate specie di acque profonde.

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia13, le Isole Færøer14 e la Groenlandia15, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con le Isole Færøer non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2011 con tale Stato saranno conclusi all'inizio del 2011. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2011, è opportuno che l'Unione stabilisca le possibilità di pesca per gli stock oggetto dell'accordo con le Isole Færøer su base provvisoria.

L'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni per la pesca e partecipa ad altre organizzazioni in qualità di parte non contraente cooperante. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quale la Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dall'Unione. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2011, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere recepite nel diritto dell'Unione.

Nella sua riunione annuale del 2010 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non è riuscita a conseguire un accordo sull'adozione di misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. Tuttavia la maggioranza delle parti contraenti, compresa l'Unione, ha ritenuto che fosse necessario regolamentare le possibilità di pesca per i tre stock succitati, al fine di garantirne la gestione sostenibile. È quindi opportuno che l'Unione adotti misure a tal fine.

Nella sua riunione annuale del 2010 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti dell'ICCAT. A tale proposito l'ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2009 l'Unione ha sottoutilizzato il suo contingente per il pesce spada settentrionale e meridionale, il tonno obeso e l'alalunga. Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti dell'Unione stabiliti dall'ICCAT, è necessario che tale sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC. Nella stessa riunione è stato modificato il piano di ricostituzione del tonno rosso. L'ICCAT ha inoltre adottato raccomandazioni sulla conservazione degli squali volpe occhione, dei pesci martello e degli squali alalunga. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

Nella sua riunione annuale del 2010 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha riesaminato la capacità globale delle flotte dedite alla cattura del tonno tropicale tra il 2006 e il 2008 nonché del pesce spada e del tonno bianco tra il 2007 e il 2008. La IOTC ha inoltre approvato l'attuazione di piani di sviluppo della flotta. La IOTC ha altresì approvato una risoluzione concernente la conservazione degli squali volpe (famiglia Alopiidae) catturati nell'ambito di attività di pesca nella propria zona di competenza.

I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una Organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure provvisorie sono state rivedute nel novembre 2009 nell'ambito delle ottave consultazioni internazionali per l'istituzione di una Organizzazione regionale di gestione della pesca nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPFO) e saranno nuovamente riesaminate nel gennaio 2011 alla seconda conferenza preparatoria della Commissione SPFO. In base all'accordo raggiunto dai partecipanti, tali misure provvisorie sono misure volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. Tuttavia, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, è opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.

Nella sua riunione annuale del 2010 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per quattro stock ittici nella zona della convenzione SEAFO. È necessario recepire tali limiti di cattura nel diritto dell'Unione.

A norma dell'articolo 291 del trattato, è opportuno che le misure necessarie per la fissazione dei limiti di cattura di taluni stock dal ciclo vitale breve siano adottate, per motivi di urgenza, in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione16.

Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti RFMO e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le relative disposizioni recepite nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché alcune opportunità di pesca nella zona della convenzione CCAMLR sono stabilite per un periodo che ha inizio il 1o dicembre 2010, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherebbe il principio del legittimo affidamento poiché ai membri della convenzione CCAMLR è vietato pescare nella zona della convenzione senza autorizzazione.

L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite nel presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca17, e segnatamente dagli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2011, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2011, e di disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica come indicato nel considerando 23. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

Le possibilità di pesca devono essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca:

  1. a) per il 2011, i limiti di cattura per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici;

  2. b) per il periodo dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, determinati limiti di sforzo;

  3. c) per i periodi indicati negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR);

  4. d) per i periodi indicati nell’articolo 28, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC); e

  5. e) le possibilità di pesca supplementari per lo sgombro derivanti dai contingenti non catturati nel 2010.

1.

2.

3.

Art. 2 Campo di applicazione

Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:

  1. a) alle navi UE; e

  2. b) alle navi di paesi terzi operanti in acque UE.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

  2. b) «nave di paesi terzi», un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;

  3. c) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

  4. d) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

  5. e) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, allo Stato membro o a un paese terzo;

  6. f) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

  7. g) «apertura di maglia», l'apertura di maglia determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/200818;

  8. h) «registro della flotta peschereccia dell'UE», il registro istituito dalla Commissione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

  9. i) «giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Art. 4 Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

  1. a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone definite nel regolamento (CE) n. 218/200919;

  2. b) «Skagerrak», la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

  3. c) «Kattegat», la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

  4. d) «VII (Porcupine Bank – Unità 16)», la zona delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    53° 30′N 15°00′O;

    53° 30′N 11°00′O;

    51°30′N 11°00′O;

    51°30′N 13°00′O;

    51°00′N 13°00′O;

    51°00′N 15°00′O;

    53° 30′N 15°00′O.

  5. e) «Golfo di Cadice», la parte della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23′48″O;

  6. f) zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), le zone definite nel regolamento (CE) n. 216/200920;

  7. g) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale), le zone definite nel regolamento (CE) n. 217/200921;

  8. h) zona della convenzione SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale), la zona definita nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale22;

  9. i) zona della convenzione ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), la zona definita nella Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico23;

  10. j) zona della convenzione CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona definita nel regolamento (CE) n. 601/200424;

  11. k) zona della convenzione IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale), la zona definita nella Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica25;

  12. l) zona IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona definita nell'Accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano26;

  13. m) zona della convenzione SPFO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona d'alto mare situata a sud di 10°N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale27, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

  14. n) zona della convenzione WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona definita nella Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale28;

  15. o) acque d'altura del Mare di Bering, le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.

Titolo II. Possibilità di pesca per le navi ue

Capo I. Disposizioni generali

Art. 5 TAC e loro ripartizione

1. I TAC per le navi UE operanti nelle acque dell'UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/200829 e nelle relative disposizioni di applicazione.

3. La Commissione fissa i TAC per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV spettanti all'Unione sulla base del TAC e dell'assegnazione all'Unione stabiliti dalla Groenlandia in conformità dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro e relativo protocollo.

4. Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2011, i TAC fissati nell'allegato I per gli stock di seguito indicati possono essere riveduti dalla Commissione in conformità della procedura prevista all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002:

  1. a) cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e della sottozona CIEM IV in conformità dell'allegato IID del presente regolamento;

  2. b) stock di busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella sottozona CIEM IIIa e nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV, e stock di spratto nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV.

Art. 6 Disposizioni speciali relative ad alcuni TAC

1. Il livello di alcuni TAC di cui all'allegato IA, identificati da una nota che fa riferimento al presente articolo, è stabilito dallo Stato membro interessato, sulla base di dati da esso raccolti e valutati, in modo da:

  1. a) essere compatibile con i principi e le norme della politica comune della pesca, in particolare il principio dello sfruttamento sostenibile dello stock e

  2. b) consentire, il più verosimilmente possibile, di sfruttare lo stock nel rispetto del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi.

2. Entro il 28 febbraio 2011 lo Stato membro interessato informa la Commissione del livello adottato conformemente al paragrafo 1 e dei provvedimenti che intende prendere per conformarsi a tale disposizione. Sulla scorta di tali informazioni e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione può decidere misure di emergenza.

Art. 7 Attribuzione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

1. Per alcuni stock elencati nell'allegato IA e identificati da una nota che fa riferimento al presente articolo, uno Stato membro, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, può attribuire, alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate, un quantitativo supplementare entro un limite complessivo stabilito all'allegato IA ed espresso come percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

2. Uno Stato membro può attribuire alle navi un quantitativo supplementare solo ove siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;

  2. b) l'entità del quantitativo supplementare attribuito ad una singola nave che partecipa ad attività di pesca pienamente documentate non è superiore al 75 % dei rigetti previsti da quel tipo di nave, ed in ogni caso non rappresenta un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30 %;

  3. c) tutte le catture dello stock considerato effettuate dalla nave in questione sono imputate al quantitativo ad essa attribuito.

3. Se uno Stato membro rileva che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, revoca immediatamente l'attribuzione del quantitativo supplementare a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2011.

4. Lo Stato membro che intende applicare i paragrafi 1, 2 e 3 comunica alla Commissione, prima dell'attribuzione di qualsiasi quantitativo supplementare, le seguenti informazioni:

elenco delle navi che partecipano alle prove e specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo;

capacità, tipo e specifiche degli attrezzi usati da tali navi;

stime dei tassi di rigetti dei tipi di navi in questione; e

quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate da tali navi nel 2010.

Art. 8 Specie vietate

1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

  1. a) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE e non UE;

  2. b) squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE;

  3. c) razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa, e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

  4. d) razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

  5. e) smeriglio (Lamma nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato IA; e

  6. f) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.

2. Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.

Art. 9 Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I del presente regolamento non pregiudica:

  1. a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

  2. b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

  3. c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

  4. d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

  5. e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Art. 10 Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

  1. a) all'allegato IIA si applicano per la gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nelle sottozone CIEM IV, e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIId e nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e Vb;

  2. b) all'allegato IIB si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

  3. c) all'allegato IIC si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

Art. 11 Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio30. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.

2. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2011 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Art. 12 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:

  1. a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

  2. b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'UE non è ancora esaurita.