Sez. L, Sentenza n. 8518 del 30/07/1993 (Rv. 483373 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Contrattazione collettiva decentrata nell'ambito del pubblico impiego ex legge n. 93 del 1983 - Delegazione sindacale con ruolo di parte trattante - Natura - Conduzione delle trattative da parte di un ente pubblico con una organizzazione sindacale, separatamente dalle trattative con le altre - Comportamento antisindacale - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale
Nella disciplina della contrattazione collettiva decentrata nell'ambito del pubblico impiego, prevista dalla legge 20 marzo 1983 n. 93, la delegazione sindacale, cui è attribuito il ruolo di parte trattante, costituisce non già un organo di rappresentanza unitaria, dotato di distinta personalità, bensì un organismo plurisoggettivo che comprende nel suo interno più rappresentanze di lavoratori, alle quali è garantita una posizione di parità, con facoltà di interloquire nella fase di ricerca dell'accordo e manifestare efficacemente la propria posizione al riguardo. Peraltro la conduzione da parte di un ente pubblico (nella specie, I.N.P.S.) della trattativa con un'organizzazione sindacale, separatamente dalla trattativa con le altre, non configura un'ipotesi di comportamento antisindacale sanzionabile ai sensi dell'art. 28 legge n. 300/1970, quando l'esclusione di detta organizzazione dalla trattativa unica sia stata determinata non da un intento discriminatorio ma dall'opposizione degli altri sindacati.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 6 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)