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Sez. 1, Ordinanza n. 3131 del 28/05/1998 Cc. (dep. 25/06/1998) Rv. 210876 - 01

ARMI - GAS E AGGRESSIVI CHIMICI | Bomboletta contenente gas paralizzante - Porto illegale - Reato configurabile.
Stato
decisa il 1998-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210876-01

ARMI - GAS E AGGRESSIVI CHIMICI

La bomboletta contenente gas paralizzante, qualora si tratti di congegno atto all'impiego, e quindi efficiente per essere utilizzato secondo la sua naturale destinazione - in base all'accertamento da compiersi nella sede di merito - deve ritenersi compresa tra gli aggressivi chimici menzionati negli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 895 del 1967, il cui porto illegale costituisce reato di competenza del Tribunale, e non il reato previsto dall'art. 699 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)