Sez. 3, Sentenza n. 843 del 25/01/1995 (Rv. 489919 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E ASSICURAZIONE SOCIALE DEL DANNEGGIATO (RAPPORTO) | Azione dell'istituto di assicurazione sociale, per il rimborso di rendita erogata al danneggiato, nei confronti dell'istituto assicuratore del danneggiante - Credito per interessi e rivalutazione - Riconoscibilità - Superamento del massimale di polizza - Ammissibilità - Condizioni.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E ASSICURAZIONE SOCIALE DEL DANNEGGIATO (RAPPORTO)
la costituzione della rendita in favore del danneggiato da un incidente stradale importa per l'ente erogatore un depauperamento, che fa sorgere, in capo allo stesso ente, un credito nei confronti dell'istituto assicuratore del danneggiante, in forza del disposto dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, attributivo di un'azione diretta per il soddisfacimento di detto credito; il quale è produttivo di interessi, è soggetto, ricorrendone i presupposti, a rivalutazione, a titolo di maggior danno, in caso di ritardo nel pagamento da parte del soggetto obbligato. Gli interessi e la rivalutazione di detto credito sono riconoscibili anche oltre il massimale di polizza e decorrono dalla data della prima richiesta dell'istituto di assicurazione sociale, qualora ne vi sia stato ritenuto colpevole nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, in favore del danneggiato, da parte dell'istituto assicuratore della r.c.a.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)