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Sez. 2, Sentenza n. 10437 del 26/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161551 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - AMNISTIA - REATI FINANZIARI - NOZIONE - REATI COMUNI ATTINENTI AD INTERESSI FINANZIARI DELLO STATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161551-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - AMNISTIA - REATI FINANZIARI - NOZIONE - REATI COMUNI ATTINENTI AD INTERESSI FINANZIARI DELLO STATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Reato finanziario è l'illecito avente per oggetto il diritto soggettivo della pubblica amministrazione ad una prestazione imposta al cittadino a beneficio del pubblico erario. Da tale nozione esulano i reati comuni attinenti ad interessi finanziari dello stato. Lo stesso legislatore, nei vari provvedimenti di clemenza la cui applicabilità è stata esclusa per i reati finanziari, non ha mai compreso tra questi i reati comuni, ed ha anzi evitato di usare formule generiche, indicando sempre le singole leggi finanziarie in cui le violazioni erano previste. (nella specie, ai fini dell'amnistia concessa col d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, è stata esclusa la qualifica di reato finanziario al reato di appropriazione indebita ritenuto dal giudice di merito nei confronti del datore di lavoro per il mancato versamento all'erario delle somme "ritenute" perché dovute dai lavoratori dipendenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche). (Conf mass n 143306; (Conf mass n 146981).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 2, DPR 04/08/1978 num. 413 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)