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Sez. L, Sentenza n. 13727 del 19/12/1991 (Rv. 475119 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Contratto collettivo anteriore alla legge n. 297 del 1982 in contrasto col principio di onnicomprensività - Nullità - Recupero di validità per sopravvivenza dell'art. 1 della legge cit. - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475119-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

La clausola di un contratto collettivo anteriore alla legge n. 297 del 1982, nulla per contrasto col principio dell'onnicomprensività della retribuzione, sancito dal vecchio testo dell'art. 2121 cod. civ., ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità, non recupera validità (ai fini della determinazione dell'indennità di fine rapporto per il periodo successivo all'1 giugno 1982) per effetto della disposizione dell'art. 2120, secondo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della citata legge n. 297 del 1982, concernente la salvezza della diversa previsione dei contratti collettivi in ordine alla determinazione della retribuzione annua ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, atteso che le previsioni collettive fatte salve da tale norma sono solo quelle dei contratti posteriori alla legge del 1982 e non anche quelle dei contratti anteriori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)