Sez. 3 - , Ordinanza n. 19202 del 06/07/2023 (Rv. 668175 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - IN GENERE | Determinazione del risarcimento - Estensione al pregiudizio derivante dalla rinuncia a stipulare un contratto diverso - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - IN GENERE
La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorchè avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse.
Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)