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Sez. 3, Sentenza n. 3985 del 25/08/1978 (Rv. 393584 - 01)

CONTRATTO ESTIMATORIO - IN GENERE - PREZZO - LUOGO DI PAGAMENTO - FATTISPECIE (FORNITURA DI MEDICINALI AD UN FARMACISTA).*
Stato
decisa il 1978-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393584-01

CONTRATTO ESTIMATORIO - IN GENERE - PREZZO - LUOGO DI PAGAMENTO - FATTISPECIE (FORNITURA DI MEDICINALI AD UN FARMACISTA).*

La regola secondo cui nel contratto estimatorio l'Obbligo dell'accipiens di pagare il prezzo dei beni mobili ricevuti deve essere adempiuto al domicilio del creditore al tempo della scadenza, in quanto avente a oggetto una somma di danaro predeterminata nell'ammontare, opere sempreche dagli Usi non risulti un luogo di adempimento diverso, a norma dell'art 1182, primo comma, cod civ. (nella specie il contratto aveva ad oggetto una fornitura di medicinali, ed il farmacista convenuto per il pagamento del prezzo aveva esibito in giudizio un attestato dell'ordine dei farmacisti dal quale risultava che, secondo gli Usi, il pagamento dei medicinali doveva avvenire presso la farmacia). (V 74/76, mass n 378701).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1556, Cod. Civ. art. 1557, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)