Sez. 1, Sentenza n. 9853 del 27/09/1993 Ud. (dep. 29/10/1993) Rv. 195334 - 01
Reati fallimentari - Circostanze aggravanti | Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - Condizioni per la sua configurabilità - Indicazione.
Reati fallimentari - Circostanze aggravanti
Ai fini della concessione dell'attenuante speciale del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dal terzo comma dell'art. 219 legge fall., se da un lato devesi tener conto non del pregiudizio arrecato ai singoli creditori, ma della complessiva falcidia operata dolosamente rispetto ai beni su cui tutti i creditori dovrebbero rivalersi, dall'altro occorre aver riguardo non già all'entità del passivo ed alla differenza fra attivo e passivo, bensì alla effettiva diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dai fatti di bancarotta dei quali l'imputato deve rispondere.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 3 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)