diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4346 del 09/04/1993 (Rv. 481790 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Determinazione - Detrazioni | Indennità di fine rapporto - Tassazione per effetto dell'art. 2 bis del D.L. n. 69 del 1989 convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989 - Principio della riduzione della base di computo di un importo pari al rapporto fra i contributi versati dal lavoratore e quelli versati dall'ente - Operatività con riferimento a tutte le indennità costituite con il concorso contributivo del beneficiario erogate dall'uno ottobre 1985 - Indennità erogate anteriormente a tale data - Estensione - Criteri - Conseguenze con rifermento all'indennità premio di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L..
Stato
decisa il 1993-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481790-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Determinazione - Detrazioni

In tema di tassazione dell'indennità di fine rapporto, per effetto dell'art. 2 bis del D.L. 2 marzo 1989 n. 69 - convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989 n. 154 - il principio per cui, ai fini della tassazione stessa, si provvede alla riduzione della base di computo per un importo pari al rapporto fra i contributi versati dal lavoratore e quelli versati dall'ente opera con riguardo a tutte le indennità, comunque denominate, costituite con concorso contributivo del beneficiario, erogate a far tempo dal primo ottobre 1985 - e non più soltanto dal 17 luglio 1986, come originariamente stabilita dall'art. 6, comma primo bis del D.L. 30 maggio 1988 n. 173, convertito con modificazione in legge 26 luglio 1988 n. 291 -, mentre, per quelle erogate anteriormente a tale data (di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985 n. 482), si applica quando si tratti di indennitari alla quale tale ultima legge risultava applicabile (cioè per quelle somme percepite a decorrere dal primo gennaio 1980), senza necessità, ai fini della riliquidazione, dell'avvenuta presentazione dell'istanza dalla medesima legge prevista. Ne consegue che, rientrando l'indennità premio di servizio, corrisposta dall'I.N.A.D.E.L., nel novero di quelle contemplate dalla citata legge n. 482 del 1985, la riliquidazione della medesima in applicazione del principio suddetto è dovuta anche in caso di sua corresponsione in data anteriore al 17 luglio 1986.

Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST., Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 6, Legge 26/07/1988 num. 291, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 2 bis CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)