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Sez. 1, Sentenza n. 2501 del 26/07/1971 (Rv. 353530 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - UDIENZA DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - PRESENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI - IMPORTANZA - VIZIO DI NOTIFICAZIONE - NULLITA - INSANABILITA CON LA COMPARSA DEL CONIUGE NELLA SUCCESSIVA FASE CONTENZIOSA.*
Stato
decisa il 1971-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353530-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - UDIENZA DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - PRESENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI - IMPORTANZA - VIZIO DI NOTIFICAZIONE - NULLITA - INSANABILITA CON LA COMPARSA DEL CONIUGE NELLA SUCCESSIVA FASE CONTENZIOSA.*

Nel procedimento per separazione personale dei coniugi, lo scopo precipuo del ricorso introduttivo e quello di assicurare la presenza dei coniugi, e di instaurare quindi il contraddittorio fin dalla fase preliminare dinanzi al Presidente del tribunale per il tentativo di conciliazione e per la eventuale emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti. In considerazione di tale finalita, il vizio di notificazione del ricorso introduttivo non puo considerarsi sanato se il coniuge non sia comparso dinanzi al Presidente non essendo a tal fine sufficiente la sua Costituzione nella fase contenziosa, in quanto l'essenzialita attribuita dalla legge alla fase presidenziale della procedura per separazione comporta la nullita dell'intero giudizio se nella detta fase e mancata la presenza di uno dei coniugi in conseguenza della Mancanza di notificazione del detto ricorso introduttivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)