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Sez. U, Sentenza n. 9185 del 07/06/2012 (Rv. 622834 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Cause soggette a diverse giurisdizioni - Connessione - Incidenza sulla giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie relativa a pretesa di un dipendente comunale di attribuzione di un incarico dirigenziale previo annullamento degli atti presupposti che avevano disposto la riduzione dell'organico.
Stato
decisa il 2012-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622834-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Fermo restando il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione, derivante dal fondamento costituzionale del riparto, nel caso di domande e cause tra di loro connesse soggette a diverse giurisdizioni, in via di principio va attribuita ciascuna delle cause contraddistinte da diversità di "petitum" al giudice che ha il potere di conoscerne, secondo una valutazione da effettuarsi sulla base della domanda. (Nella specie, con riferimento alla pretesa di un dipendente comunale di attribuzione di un incarico dirigenziale, previo annullamento degli atti presupposti, che avevano disposto la riduzione dell'organico e mutato i criteri relativi all'attribuzione dell'incarico e per effetto dei quali la ricorrente era stata collocata in disponibilità, il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR - che aveva annullato tali atti presupposti e declinato, invece, la propria giurisdizione con riferimento alla domanda relativa all'incarico - aveva ritenuto che, essendo la procedura amministrativa unica, il giudice amministrativo fosse competente anche per gli atti successivi connessi; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 34, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Contr. Coll. 23/12/1999

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)