Sez. 2, Sentenza n. 2140 del 25/10/1968 Ud. (dep. 31/12/1968) Rv. 109811 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE A DIFENSORE NOMINATO DOPO LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NON E DOVUTA - DECORRENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE A DIFENSORE NOMINATO DOPO LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NON E DOVUTA - DECORRENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI.*
Il difensore designato dall'imputato con atto successivo alla dichiarazione di impugnazione e facultato a sottoscrivere i motivi, ma non ha diritto alla notificazione del deposito della sentenza, sicche i motivi devono essere presentati entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso, di cui all'art. 151 cod.proc.pen., fatta all'imputato ed eventualmente al difensore impugnante. (Conf. 108095, 107315, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)