Sez. 4, Sentenza n. 467 del 19/02/1969 Ud. (dep. 05/05/1969) Rv. 111245 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE- CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - DIBATTIMENTO - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE -OMESSO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO PRESENTE - NULLITA RELATIVA -CONDIZIONI.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE- CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - DIBATTIMENTO - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE -OMESSO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO PRESENTE - NULLITA RELATIVA -CONDIZIONI.*
La nullita per omesso interrogatorio nel dibattimento di secondo grado dell'imputato presente, che sia stato interrogato in istruttoria e nel dibattimento di primo grado esponendo dettagliatamente le proprie ragioni a difesa, non integra gli estremi della nullita insanabile ai sensi del n.3 dell'art.185 cod.proc.pen. concernente l'intervento e l'assistenza dell'imputato, ma solo nullita relativa sanabile mediante il silenzio e l'acquiescenza della parte interessata o del suo difensore. (Conf.104421, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 518, Cod. Proc. Pen. art. 519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)