Sez. 1, Sentenza n. 3584 del 13/12/1972 (Rv. 361580 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - NOZIONE DI TERZO - LIMITI - ANNULLAMENTO DI UNA TRANSAZIONE - GIUDIZIO PROMOSSO DA UN CONDEBITORE - INTERVENTO DI ALTRO CONDEBITORE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - NOZIONE DI TERZO - LIMITI - ANNULLAMENTO DI UNA TRANSAZIONE - GIUDIZIO PROMOSSO DA UN CONDEBITORE - INTERVENTO DI ALTRO CONDEBITORE - INAMMISSIBILITA.*
Agli effetti dell'art 344 cod proc civ e dell'art 404 ivi richiamato, non e terzo colui la cui pretesa e indipendente da quella fatta valere in giudizio e non suscettibile di essere pregiudicata dall'esito di questo. Pertanto, nel giudizio di annullamento della transazione proposto da uno dei condebitori non e ammesso l'intervento in appello dell'altro condebitore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1971, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)