Sez. 5, Sentenza n. 12576 del 21/05/2010 (Rv. 613390 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili concessi in uso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Esenzione dell'imposta - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non trova applicazione per quelli concessi in uso, a qualsiasi titolo, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: la predetta disposizione, inclusa nel titolo II, dedicato all'IRPEG, sotto la rubrica "soggetti passivi", elenca infatti categorie di persone giuridiche, pubbliche e private, assoggettate tutte all'IRPEG, laddove il Corpo predetto è esente da tale imposta, quale amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 cit.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1991 num. 504 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)