Sez. 1, Sentenza n. 24438 del 21/11/2011 (Rv. 620471 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTÀ DELLA P.A. | Recesso dell'ente appaltante - Indennità di cui all'art. 345 legge n. 2248 all. F del 1865 - Requisiti - Validità del contratto - Necessità - Annullamento dell'aggiudicazione in sede giurisdizionale - Indennizzabilità - Esclusione - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTÀ DELLA P.A.
In tema di appalto di opere pubbliche, la speciale indennità in favore dell'appaltatore prevista dall'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, si applica in caso di recesso dell'ente appaltante, onde presuppone l'esistenza di un contratto di appalto valido ed operante; il diritto a tale indennità, pertanto, non sorge allorché l'aggiudicazione del contratto di appalto sia stata annullata dal giudice amministrativo, stante il carattere retroattivo dell'annullamento, il quale comporta che l'appalto debba considerarsi come mai venuto ad esistenza, avendo l'Amministrazione, con la cosiddetta risoluzione unilaterale del rapporto, solo adempiuto al suo obbligo di conformarsi al giudicato amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)