Sez. L, Sentenza n. 2209 del 02/03/1991 (Rv. 471125 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Fiscalizzazioni degli oneri sociali | Beneficiari - Imprese manifatturiere ed estrattive ex art. 5 della legge n. 92 del 1979 - Individuazione - Criteri - Riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT - Portata - Contrasto del cit. art. 5 con gli artt. 3, 24, 41, 76 e 113 Cost. - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Fiscalizzazioni degli oneri sociali
L'art. 5 della legge 31 marzo 1979 n. 92 (che, in quanto norma interpretativa, ha efficacia retroattiva), stabilendo che le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 5, primo comma, del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977 n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto centrale di statistica, effettua un rinvio formale (o non recettizio) non ad uno specifico e determinato atto amministrativo ma alla fonte di produzione di esso e quindi a tutti gli atti successivi consimili provenienti dalla medesima fonte. Il fatto che, a seguito della disposizione interpretativa dettata dall'art. 5 della legge n. 92 del 1979 e del rinvio formale ivi operato, l'art. 1, primo comma, del d.l. del 1977 si configuri come norma in bianco, il cui contenuto precettivo viene integrato da un atto amministrativo, e che l'individuazione delle imprese beneficiarie della fiscalizzazione degli oneri sociali debba essere effettuata all'interno ed in conformità della classificazione ISTAT, senza poter da questa prescindere, o, peggio, con essa confliggere, non autorizza sospetti d'incostituzionalità dello stesso art. 5 con riguardo agli artt. 3, 24, 41, 76 e 113 Cost., atteso, in particolare, che l'atto suindicato è - al pari di ogni altro provvedimento amministrativo - soggetto ai normali controlli giurisdizionali (v. Sent. Corte Cost. n. 536 del 1990) e tenuto altresì conto che il rinvio alla classificazione ISTAT offre il vantaggio di una rilevante certezza nell'individuazione dei destinatari del beneficio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 41, Costituzione art. 76, Costituzione art. 113, Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)