Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti
Testo in vigore al
Art. 52
1. Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, e' redatto giornalmente il verbale, che e' sottoscritto dai commissari e dal segretario.
2. La Commissione, ultimati i propri lavori, trasmette la graduatoria dei candidati che hanno superato gli esami con le rispettive votazioni, accompagnata da una relazione sulle operazioni compiute e dagli atti, al presidente della Corte. Questi, riconosciuta la regolarita' del procedimento degli esami, approva con suo decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio, a seconda dei casi indicati nei precedenti articoli 42 e 43, la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, con la classificazione ottenuta.
3. Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione e' ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi come sopra.
Capo VII. Dimissioni - Dispensa dal servizio - Riammissione - Licenziamento.
Art. 53
1. Le dimissioni dall'ufficio debbono essere presentate per iscritto; non hanno effetto se non sono accettate.
2. Il magistrato o l'impiegato che si sia dimesso e' obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finche' non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione puo' essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e puo' altresi' essere rifiutata qualora sia in corso un procedimento disciplinare.
3. E' dichiarato di ufficio dimissionario il magistrato e l'impiegato:
1° che perda la cittadinanza italiana;
2° che accetti una missione o un impiego da un Governo straniero, senza esserne autorizzato dal Governo nazionale;
3° che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.
Art. 54
1. Sono dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale, i magistrati o gli impiegati che volontariamente abbandonino l'ufficio o prestino l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuita' e la regolarita' del servizio, nonche' i loro istigatori.
2. Tuttavia, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', puo' il presidente, sentito il Consiglio di presidenza, applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico di stipendio, o proporre la revoca dall'impiego.
3. In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai precedenti commi, i magistrati o gl'impiegati di cui sopra, sono sospesi dallo stipendio per la durata dell'infrazione ai loro doveri di ufficio, mediante decreto presidenziale e previo accertamento dell'infrazione stessa da parte del capo dell'ufficio.
Art. 55
1. I provvedimenti in applicazione dei precedenti articoli sono adottati senza l'intervento del Consiglio di amministrazione.
2. Qualora, peraltro, si tratti di istigatori che abbiano svolta l'opera di istigazione senza interrompere il servizio, l'accertamento del fatto e' demandato al Consiglio di amministrazione.
Art. 56
1. Le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennita'.
Art. 57
1. Le disposizioni dei precedenti articoli del presente capo valgono, in quanto applicabili, anche per il personale in prova.
Art. 58
1. E' dispensato dal servizio il magistrato o l'impiegato che sia riconosciuto inabile per incapacita' o per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.
2. La dispensa puo' anche essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.
3. E' dispensato, inoltre, il magistrato o l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado, tranne che il presidente, sentito il Consiglio di presidenza, ritenga di poterlo proporre per la utilizzazione nell'adempimento delle mansioni del grado immediatamente inferiore. In tal caso spettano al magistrato o all'impiegato lo stipendio e il supplemento di servizio attivo assegnati a quest'ultimo grado in base alla anzianita' della nomina al grado stesso.
4. E' dispensato, infine, il magistrato o l'impiegato che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo.
5. La dispensa e' proposta dal presidente, sentito il Consiglio di presidenza, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
6. Quando la dispensa sia determinata dal motivo indicato nel comma 4° del presente articolo, essa deve essere deliberata, su proposta del presidente della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, dal Consiglio dei Ministri per i magistrati e per gli impiegati di grado superiore all'ottavo.
7. Il titolo della dispensa deve risultare dal relativo decreto, nel quale sara', inoltre, fatto cenno, secondo i casi, o della deliberazione del Consiglio dei Ministri o della proposta del presidente.
8. Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie del magistrato o dell'impiegato mediante visita medica collegiale.
Art. 59
1. Al magistrato o all'impiegato proposto per la dispensa dal servizio e' fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.
2. Quando la proposta di dispensa e' determinata da uno dei motivi previsti dal 1° e 3° comma del precedente articolo, il magistrato o l'impiegato puo' chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione.
Art. 60
1. Il magistrato o l'impiegato, le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'art. 54, e il magistrato o l'impiegato collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio di presidenza.
2. Il magistrato o l'impiegato riammesso e' collocato nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.
3. Non puo' essere riammesso il magistrato o l'impiegato dispensato o comunque esonerato dal servizio in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio eccezionale.
Art. 61
1. Colui che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che escluderebbero dall'impiego, ai sensi delle disposizioni in vigore, o, comunque, mediante atti illeciti, e', dopo i necessari accertamenti, licenziato su proposta del presidente, sentito il Consiglio di presidenza, e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.
2. Non e' necessario, al riguardo, il parere della Commissione di disciplina, ne' quello del Consiglio di amministrazione.
3. Il licenziamento e' disposto con decreto Reale, se trattisi di magistrato, e con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, se trattisi di impiegato. Il decreto sara' pubblicato sella Gazzetta Ufficiale.
4. Il magistrato o l'impiegato, licenziato dal servizio ai sensi del presente articolo, non ha diritto a pensione o indennita' alcuna, ne' puo' concorrere ad alcun altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.
Parte II. Disciplina. Sanzioni disciplinari Commissione di disciplina e procedimento disciplinare.
Art. 62
1. Sono applicabili, per quanto riguarda la disciplina, le disposizioni dei capi VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 63
1. Quando la gravita' dei fatti lo esiga, il presidente puo' decretare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
2. Il magistrato e l'impiegato sottoposti a giudizio per delitto possono essere sospesi dal grado con privazione dello stipendio; devono essere immediatamente sospesi quando sia stato emesso contro di loro mandato di cattura.
3. Nei casi di cui ai due precedenti commi, il presidente provvede con suo decreto senza intervento della Commissione di disciplina.
4. I provvedimenti emessi dal presidente sono definitivi.
Art. 64
1. La Commissione di disciplina e' nominata annualmente con ordinanza del presidente, sentito il Consiglio di presidenza, ed e' composta: di un presidente di sezione, di due consiglieri, di un primo referendario e di un referendario, membri, e di un consigliere, di un primo referendario e di un referendario, supplenti.
2. In luogo del presidente di sezione puo' essere nominato un altro consigliere.
3. In mancanza del presidente di sezione funziona da presidente il consigliere piu' anziano.
4. Un impiegato della Corte di grado non inferiore a quello di aiuto referendario, designato dal presidente della Corte stessa, funziona da segretario.
5. Nel caso che si debba procedere a carico di un primo referendario, partecipera' alle adunanze, in luogo del referendario, il consigliere od il primo referendario supplente.
6. Tutti i componenti la Commissione possono essere confermati.
Art. 65
1. In caso di infrazione disciplinare, il capo di ufficio ha l'obbligo di riferirne al segretario generale, trasmettendo gli atti e comunicando risultato degli accertamenti che e' tenuto ad eseguire con diligenza e sollecitudine.
2. Il segretario generale, in seguito alla anzidetta comunicazione, o altrimenti venuto a conoscenza dei fatti, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti, ne riferisce al presidente, il quale, ove giudichi che il magistrato o l'impiegato sia passibile di sanzione disciplinare, per l'applicazione della quale non sia prescritta la proposta della Commissione di disciplina, provvede senz'altro con suo decreto, dopo aver sentito le giustificazioni che il magistrato o l'impiegato potra' dare nel termine che il presidente riterra' di fissare.
3. Nei casi, invece, pei quali il presidente ritenga che la punizione non possa essere inflitta senza proposta della Commissione di disciplina, ordina la contestazione degli addebiti al magistrato od all'impiegato, con la procedura di cui agli articoli seguenti.
4. Il segretario generale, ai fini della istruttoria di sua competenza, puo' sentire, senza giuramento, testimoni o periti, compresi quelli designati dal magistrato o dall'impiegato; invitare questo ad esporre quanto reputi opportuno nel proprio interesse, e puo' inoltre avvalersi della cooperazione delle autorita' politiche e di polizia, specialmente per quanto riguarda l'audizione di testi e periti.
Art. 66
1. Le contestazioni di cui al precedente articolo sono fatte dal segretario generale con nota che e' consegnata dal capo dell'ufficio all'impiegato o dal segretario generale al magistrato.
2. Il magistrato e l'impiegato devono rilasciare dichiarazione di ricevuta, datata e sottoscritta. Qualora si rifiutino di ricevere la nota o di rilasciarne ricevuta, il capo dell'ufficio o il segretario generale redigono apposito verbale. Tanto la dichiarazione di ricevuta, quanto il verbale, debbono dal capo di ufficio essere trasmessi immediatamente al segretario generale.
3. Ove la consegna non sia possibile, perche' il magistrato o l'impiegato sia assente dall'ufficio, la nota anzidetta gli viene inviata per posta in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno.
4. Qualora non si conosca la dimora del magistrato o dell'impiegato, la nota di contestazione e' pubblicata in sunto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 67
1. Il magistrato e l'impiegato possono presentare le loro difese entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di ricevuta, o del verbale, o della ricevuta di ritorno, o della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di cui all'articolo precedente.
2. Il presidente, con ordinanza motivata, puo' prorogare od abbreviare il suddetto termine.
3. E' in facolta' del magistrato e dell'impiegato rinunciare al termine, purche' lo dichiarino espressamente per iscritto.
Art. 68
1. Completata l'istruttoria, il segretario generale ne riferisce i risultati al presidente. Questi, ove ritenga che il magistrato o l'impiegato sia passibile, per la mancanza commessa, di una punizione superiore alla riduzione dello stipendio, ne ordina il deferimento alla Commissione di disciplina, cui trasmette gli atti. In caso contrario provvede secondo la sua competenza.
Art. 69
1. La Commissione di disciplina, esaminati gli atti, richiede, ove lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti, da eseguirsi dal segretario generale, ovvero fissa senz'altro il giorno per la discussione orale.
2. Il segretario della Commissione comunica al segretario generale e all'interessato il giorno fissato per la discussione. Qualora la comunicazione all'interessato non sia possibile a causa della sua assenza dall'ufficio, sara' ad essa provveduto con le forme previste dagli ultimi due commi dell'articolo 66.
Art. 70
1. La discussione orale non puo' aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la relativa comunicazione. Ove egli non risieda in Roma, il primo termine e' di quindici giorni.
2. Il segretario generale o un suo delegato interviene all'adunanza quale relatore.
3. L'interessato ha diritto di essere sentito personalmente.
Art. 71
1. Chiusa la discussione orale e ritiratisi il segretario generale e l'interessato, la Commissione procede alle proprie risoluzioni.
2. Qualora siano fatte piu' proposte, il presidente mette in votazione la meno favorevole e successivamente le altre, se la precedente non abbia riportato la maggioranza dei voti.
3. Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado e dell'anzianita' dei componenti la Commissione.
4. La Commissione, ove ritenga che il magistrato o l'impiegato sia passibile di una punizione inferiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, puo' proporre che sia inflitta la riduzione dello stipendio o la censura.
5. Del procedimento svolto dalla Commissione di disciplina e della sua proposta motivata, e' redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario. L'originale di detto verbale con gli atti del procedimento e' trasmesso al segretario generale per gli ulteriori provvedimenti; copia del verbale stesso e' allegata al fascicolo personale del magistrato o dell'impiegato.
Art. 72
1. La censura e la riduzione dello stipendio, nonche' la sospensione dal grado e dallo stipendio sono inflitte con decreto del presidente.
2. I provvedimenti di revoca e di destituzione sono adottati, su proposta del presidente della Corte, con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ove trattisi di magistrati e con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, per gli altri impiegati.