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Sez. L, Sentenza n. 6172 del 19/06/1999 (Rv. 527718 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sospensione del versamento dei contributi previdenziali ex art. 4 bis D.L. 22 novembre 1991 n. 369, conv. in legge 22 gennaio 1992 n. 17 - Requisiti - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Idoneità -Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527718-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

La documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti per fruire del diritto alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali, a norma dell'art. 4 bis del D.L. 22 novembre 1991 n. 369, conv. in legge 22 gennaio 1992 n. 17 (imprese con più di cinquecento dipendenti, che abbiano una significativa presenza nei paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche, dimostrata da importazioni o esportazioni non inferiori al dieci per cento, rispettivamente della media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990) - che, in mancanza di specifiche indicazioni ad opera della legge, spetta all'Inps di verificare - non può essere ravvisata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto proveniente dalla stessa società richiedente il beneficio, che ha invece l'onere, come prescritto in tema di sgravi contributivi, di provarne il fatto costitutivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/11/1991 num. 369 art. 4 bis, Legge 22/01/1992 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)