Sez. 2, Sentenza n. 4314 del 04/03/2016 (Rv. 639412 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Termine non essenziale - Diffida - Mancanza - Inosservanza del termine - Importanza dell'inadempimento - Configurabilità - Accertamento del giudice di merito - Contenuto.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO
L'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza; il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)