diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1166 del 04/02/1988 (Rv. 457396 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA - PREVIO RECAPITO O PREVIA TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO DI MALATTIA - ONERE DEL LAVORATORE - MEZZI - DISPOSIZIONE DELL'INPS CIRCA L'ATTUAZIONE DEL RECAPITO MEDIANTE L'IMMISSIONE DEL PREDETTO CERTIFICATO IN UN'APPOSITA CASSETTA O "BUCA" - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457396-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA - PREVIO RECAPITO O PREVIA TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO DI MALATTIA - ONERE DEL LAVORATORE - MEZZI - DISPOSIZIONE DELL'INPS CIRCA L'ATTUAZIONE DEL RECAPITO MEDIANTE L'IMMISSIONE DEL PREDETTO CERTIFICATO IN UN'APPOSITA CASSETTA O "BUCA" - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33), nel testo modificato dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981 n. 115, il lavoratore assente per malattia è tenuto - entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante - a "recapitare" o a "trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento", all'i.N.P.S. o alla struttura pubblica da questo indicata d'intesa con la regione, il certificato di malattia (d'inizio o prosecuzione della stessa) e al datore di lavoro l'attestazione della prognosi. Pertanto, il lavoratore è gravato, ai fini della percezione dell'indennità di malattia, dell'Onere dell'invio del certificato medico con la conseguente dimostrazione del relativo adempimento, per cui il sistema del "recapito", legislativamente previsto in alternativa a quello della trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve offrire alle parti del rapporto giuridico previdenziale analoghe garanzie di sicurezza, senza che queste possano ritenersi soddisfatte nel caso in cui l'i.N.P.S. abbia disposto l'attuazione del recapito mediante l'immissione della certificazione sanitaria in una apposita cassetta o "buca", non consentendo tale sistema la certezza dell'arrivo a destinazione della certificazione ed il controllo sulla tempestività del suo inoltro. (V 4854/87, mass n 453482).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)