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Sez. 6, Sentenza n. 427 del 01/02/1995 Cc. (dep. 14/03/1995) Rv. 200750 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Possibilità di addurre elementi nuovi nel corso della udienza - Nozione di novità - Riferimento rispetto alla conoscenza del G.I.P..
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200750-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere

In tema di riesame, il concetto di novità del fatto o dell'elemento che le parti possono addurre nel corso dell'udienza (art. 309 comma nono cod. proc. pen.) non attiene al momento ontologico, bensì a quello conoscitivo, per cui va ritenuto elemento o fatto nuovo tutto ciò che non è stato in precedenza portato a conoscenza del giudice, indipendentemente dal fatto che sia o meno sopravvenuto al provvedimento applicativo della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)