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Sez. 4, Sentenza n. 8099 del 05/06/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150289 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEL COLPEVOLE - RIFERIMENTO A FATTI NON PERSEGUIBILI PENALMENTE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150289-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEL COLPEVOLE - RIFERIMENTO A FATTI NON PERSEGUIBILI PENALMENTE - LEGITTIMITÀ.*

Il giudice può trarre elementi di valutazione, circa la condotta del colpevole, da fatti che, pur non essendo penalmente perseguibili, assumano tuttavia valore sintomatico per stabilire se l'imputato appaia meritevole di beneficiare del particolare trattamento di favore - quanto alla misura della pena - derivante dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. (Conf mass n 145099; (Conf mass n 137261; (Conf mass n 125555).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)