Sez. L, Sentenza n. 9022 del 22/08/1991 (Rv. 473605 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Anzianità di servizio | Prescrittibilità - Esclusione - Prescrizione del diritto ad un primo scatto retributivo di anzianità e domanda giudiziale per gli scatti successivi - Liquidazione - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Anzianità di servizio
L'anzianità del lavoratore, ove costituisca presupposto (unico od unito ad altri) per il conseguimento di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico non suscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi il diritto ad un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)