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Sez. 1, Sentenza n. 466 del 25/03/1969 Ud. (dep. 05/07/1969) Rv. 112128 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI -SEVIZIE E CRUDELTA - CRUDELTA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112128-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI -SEVIZIE E CRUDELTA - CRUDELTA - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Rientrano nel concetto di crudelta tutte quelle manifestazioni esecutive che, non necessarie per l'attuazione dell'evento voluto, denotano durante l'iter criminoso l'indole particolarmente malvagia dello agente e la sua ansia incontenibile di appagare la tendenza istintiva ad arrecare dolore. L'infierire sulla vittima agonizzante con numerosi colpi di coltello e lo sfregiare il volto della stessa, rappresentando un di piu per i mezzi usati e per le modalita di attuazione, rispetto a quanto e necessario per causare l'evento, costituiscono una volontaria ed inutile atrocita e rivelano l'animo particolarmente malvagio dell'agente integrando gli estremi dell'aggravante prevista dall'art.61 n.4 cod.pen. (V.109119, anno 1968 102246, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)