Sez. L, Sentenza n. 14830 del 04/09/2012 (Rv. 623622 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Ufficiali giudiziari - Quota percentuale di credito erariale ex art. 6 del c.c.n.l. 24 aprile 2002 - Attinenza al minimo retributivo costituzionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
La disposizione dell'art. 6 del c.c.n.l. 24 aprile 2002 di raccordo per gli ufficiali giudiziari, ai sensi della quale il 15 per cento dei crediti recuperati dal fisco tramite l'UNEP deve essere distribuito tra gli ufficiali giudiziari inquadrati nelle posizioni economiche ivi previste a livello nazionale, anziché a livello dell'ufficio della zona di riscossione, retribuire in modo uguale tutti gli ufficiali giudiziari a prescindere dalla quantità e qualità del lavoro svolto da ciascuno nell'ambito del proprio ufficio, non contrasta con i principi dell'art. 36 Cost., atteso che l'elemento retributivo di cui si tratta ha natura accessoria e, quindi, non attiene al minimo costituzionale, viceversa assicurato dall'art. 4 del medesimo c.c.n.l.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Contr. Coll. 24/04/2002 art. 4, Contr. Coll. 24/04/2002 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)