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Sez. 3, Sentenza n. 26233 del 22/11/2013 (Rv. 628629 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Azione di garanzia - Prescrizione ex art. 1667, terzo comma, cod. civ. - Decorrenza - Dalla scoperta dei vizi - Nozione - Conoscenza dei vizi - Sufficienza - Necessità di una verifica tecnica degli stessi - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628629-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE

In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)