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Sez. 4, Sentenza n. 26239 del 19/03/2013 Ud. (dep. 14/06/2013) Rv. 255695 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa specifica - Prevedibilità ed evitabilità - Accertamento in concreto - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255695-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di colpa specifica, nell'ipotesi della violazione di una norma cautelare cosiddetta "elastica" - che indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti - è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello. (Fattispecie in tema di disastro aviatorio colposo in cui la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di appello, che aveva riconosciuto la responsabilità del primo pilota in relazione al rovinoso ammaraggio di un velivolo per improvviso spegnimento in volo dei motori propulsori, osservando che il predetto, ancorché avesse per tempo segnalato il guasto del misuratore di carburante, non potesse essere esonerato da colpe in presenza di una serie di omissioni - consistite nel non aver seguito le fasi del rifornimento di carburante, nel non aver operato una diminuzione di quota, nell'aver posizionato male le eliche durante l'ammaraggio e nell'aver avvertito tardivamente i passeggeri - senza le quali sarebbe stato possibile evitare il disastro e la conseguente morte di sedici persone a bordo dell'apparecchio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)