diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 32961 del 13/12/2019 (Rv. 656499 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Controversie in tema di protezione internazionale - disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Amministrazione rimasta contumace in primo grado - Termine breve per la proposizione dell'appello - Decorrenza - Notificazione su istanza di parte - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656499-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, nelle controversie regolate dalla disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il termine breve per la proposizione dell'appello decorre, quando l'Amministrazione sia rimasta contumace in primo grado, solo nel caso in cui l'altra parte abbia notificato la decisione, applicandosi in mancanza il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., perché il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., secondo il quale l'ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione, opera solo nei confronti della parte costituita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)