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Sez. 1, Sentenza n. 4603 del 26/09/1995 Cc. (dep. 11/10/1995) Rv. 202508 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Diniego motivato da una denuncia per evasione - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202508-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

È illegittimo il diniego del beneficio della liberazione anticipata in relazione a un semestre nel quale il condannato risulti denunciato per evasione dagli arresti domiciliari, il procedimento relativo al quale penda all'atto della decisione del Tribunale di sorveglianza. (In motivazione, la S.C. ha affermato che in materia è illegittimo qualunque automatismo, così come per la revoca della liberazione anticipata, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 17 maggio 1995 n. 176).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)