Sez. 5, Sentenza n. 1839 del 28/01/2010 (Rv. 611555 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Contribuente - Istanza di formulazione della proposta di definizione - Competenze dell'ufficio - Adesione alla definizione transattiva - Facoltà - Conseguenze - Mancata conclusione dell'accordo - Riduzione delle sanzioni - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
In tema di accertamento per adesione, l'art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 consente al contribuente di chiedere all'Ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, ma la scelta di invitarlo ad aderire alla definizione transattiva e di fissarne il contenuto è riservata all'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, qualora la stessa ritenga di non addivenire all'accordo, non spetta la riduzione delle sanzioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)