Sez. 1, Sentenza n. 7391 del 14/12/1977 Ud. (dep. 10/06/1978) Rv. 139328 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - ARMI - CLASSIFICAZIONE DEI LANCIARAZZI TRA LE ARMI COMUNI DA SPARO - CONTRASTO DELL'ART 2 COMMA TERZO LEGGE N 110 DEL 1975 CON L'ART 2 COST - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - ARMI - CLASSIFICAZIONE DEI LANCIARAZZI TRA LE ARMI COMUNI DA SPARO - CONTRASTO DELL'ART 2 COMMA TERZO LEGGE N 110 DEL 1975 CON L'ART 2 COST - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.*
E manifestamente infondata, in riferimento all'art 2 cost, la questione di legittimita costituzionale dell'art 2 comma terzo legge 18 aprile 1975, n 110, nella parte in cui considera armi comuni da sparo gli strumenti lanciarazzi, in quanto detta norma, assoggettando ad un controllo amministrativo la detenzione ed il porto di strumenti indubbiamente pericolosi quali sono i lanciarazzi, opera un legittimo contemperamento, come tale insindacabile in Sede costituzionale, tra i diritti del singolo ed il piu generale interesse alla tutela della sicurezza pubblica.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)