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Sez. L, Ordinanza n. 11064 del 27/04/2025 (Rv. 674827-01)

SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE | Dipendenti dell'Ente Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia (ESA) - Trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva - Spettanza - Mancata approvazione del regolamento ex art. 31 l.r. Sicilia n. 6 del 1997 - Irrilevanza - Misura del trattamento.
Stato
decisa il 2025-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674827-01

SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE

I dipendenti dell'ESA, ente pubblico strumentale della Regione Sicilia, hanno diritto a percepire il trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile vigente, senza che il relativo pagamento possa essere precluso dalla mancata approvazione, da parte della competente autorità regionale, del regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale impiegato e salariato o delle tabelle di equiparazione ex art. 31 della l.r. Sicilia n. 6 del 1997; tale trattamento, peraltro, ai sensi del citato art. 31, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale, e non può essere determinato applicando la contrattazione collettiva del Comparto Ministeri.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 164 art. 45, Legge Reg. Sicilia 07/03/1997 num. 6 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)