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Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 10/04/2014 (Rv. 630186 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Mera elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Cancellazione del domiciliatario dall'albo degli avvocati - Efficacia rispetto all'avvenuta elezione di domicilio - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in ordine alla decorrenza del termine per proporre impugnazione.
Stato
decisa il 2014-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630186-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

Nell'ipotesi di esercizio "extra districtum" dell'attività procuratoria, contemplata dall'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la mera elezione di domicilio presso un avvocato del distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario adito, senza che a costui sia conferito dalla parte anche il mandato difensivo, conserva efficacia ed è vincolante - ove non sia revocata con atto comunicato alla controparte e all'ufficio - fino a quando tale domicilio risulti concretamente idoneo ad assolvere alla funzione sua propria, neppure rilevando la cancellazione del domiciliatario dall'albo degli avvocati. Ne consegue che soltanto nell'ipotesi in cui divenga impossibile eseguire le comunicazioni e le notificazioni nel luogo eletto (come in caso di morte o di irreperibilità del domiciliatario), le stesse potranno effettuarsi presso la cancelleria, e ciò anche in relazione alla notificazione della sentenza utile ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, diversamente essendo nulla la notifica fatta in luogo diverso dal domicilio eletto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)