Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 07/05/1993 (Rv. 482255 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - Azione di responsabilità | Sindaci - Responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi - Presupposti - Sindaci - Vigilanza sul contenuto della gestione - Omissione - Responsabilità solidale con gli amministratori - Configurabilità.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - Azione di responsabilità
Ai fini della responsabilità solidale dei sindaci di una società per azioni con gli amministratori, ex art. 2407, secondo comma, cod. civ., per i fatti e le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità con gli obblighi della loro carica, l'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che la previsione della prima parte del primo comma dell'art. 2403 cod. civ. va combinata con quelle del terzo e quarto comma del medesimo articolo, che conferiscono al collegio sindacale il potere - che è anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni - di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)