Sez. U, Sentenza n. 6446 del 18/12/1985 (Rv. 443517 - 01)
USI CIVILI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO - DOMANDA DELLA REGIONE NELLO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO DEL CARATTERE DEMANIALE DI UN FONDO E DEL SUO ASSOGGETTAMENTO AD USI CIVICI, PREVIA RICHIESTA DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI - SUSSISTENZA - PRONUNCIA DEL GIUDICE ORDINARIO ORDINANTE IL RILASCIO DEL TERRENO PER CESSAZIONE DI RAPPORTO AGRARIO INTERVENUTA IN UNA CAUSA TRA PRIVATI - IRRILEVANZA.*
USI CIVILI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO - DOMANDA DELLA REGIONE NELLO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO DEL CARATTERE DEMANIALE DI UN FONDO E DEL SUO ASSOGGETTAMENTO AD USI CIVICI, PREVIA RICHIESTA DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI - SUSSISTENZA - PRONUNCIA DEL GIUDICE ORDINARIO ORDINANTE IL RILASCIO DEL TERRENO PER CESSAZIONE DI RAPPORTO AGRARIO INTERVENUTA IN UNA CAUSA TRA PRIVATI - IRRILEVANZA.*
Nella controversia, che la regione, nell'Esercizio delle funzioni trasferitele dall'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 in materia di agricoltura e Foreste, promuova per sentir accertare il carattere demaniale di un fondo ed il suo assoggettamento ad Usi civici, previa richiesta in via cautelare di un provvedimento di sequestro giudiziario del bene, deve essere affermata la Competenza giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, alla stregua dell'indicato oggetto della domanda, e tale giurisdizione non resta esclusa dalla circostanza che in una causa tra privati, riguardante lo stesso fondo, ma alla quale l'amministrazione regionale sia rimasta estranea, sia intervenuta una pronuncia definitiva del giudice ordinario, ordinante il rilascio del terreno per cessazione di rapporto agrario, tenuto conto del carattere autonomo e distinto di quest'ultima causa e dell'inopponibilità alla regione della decisione resa in esito ad un giudizio al quale non ha partecipato.*
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 1, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 37, Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 74, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)