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Sez. 3, Sentenza n. 2180 del 08/07/1971 (Rv. 352952 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - CONDIZIONATO - ECCEZIONI RESPINTE O ASSORBITE IN PRIMO GRADO E NEL GIUDIZIO DI APPELLO - PROPOSIZIONE DI GRAVAME INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352952-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - CONDIZIONATO - ECCEZIONI RESPINTE O ASSORBITE IN PRIMO GRADO E NEL GIUDIZIO DI APPELLO - PROPOSIZIONE DI GRAVAME INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La parte vittoriosa nel merito, in primo grado o in appello, non e tenuta a riproporre, con gravame incidentale, le eccezioni respinte o ritenute assorbite, non esclusa l'eccezione di incompetenza, ma puo riproporre le eccezioni stesse nel giudizio di impugnazione mediante semplice prospettazione, nelle sue difese, delle tesi difensive o eccezioni assorbite dalla decisione favorevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)