Sez. 5, Sentenza n. 47967 del 07/10/2014 Ud. (dep. 19/11/2014) Rv. 261042 - 01
SENTENZA - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI | Colpa nell'esercizio del diritto di querela - Accertamento - Necessità - Motivazione implicita - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
SENTENZA - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI
La condanna del querelante al pagamento delle spese processuali in caso di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto o per non averlo egli commesso, deve essere preceduta dall'accertamento e quindi da un motivato giudizio, sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela, ma la motivazione può essere anche implicitamente contenuta nel discorso giustificativo svolto a fondamento della decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto implicitamente esistente la motivazione sulla esistenza della colpa del querelante in considerazione delle ragioni poste a base dell'assoluzione degli imputati, pronunciata per insussistenza del fatto, dopo la positiva ricognizione della infondatezza della querela e non per mera insufficienza e contraddittorietà delle prove a carico).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)