Sez. 3, Sentenza n. 3761 del 01/02/1985 Ud. (dep. 22/04/1985) Rv. 168814 - 01
DEMANIO - MARITTIMO - ARENILI - DEMANIALITÀ - NOZIONE - CESSAZIONE - CONFORMAZIONE OROGRAFICA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: ZONA DI TERRENO ELEVATA E SEPARATA DALLA SPIAGGIA DA STRADA PUBBLICA.*
DEMANIO - MARITTIMO - ARENILI - DEMANIALITÀ - NOZIONE - CESSAZIONE - CONFORMAZIONE OROGRAFICA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: ZONA DI TERRENO ELEVATA E SEPARATA DALLA SPIAGGIA DA STRADA PUBBLICA.*
Gli arenili, quali zone abbandonate dal mare nel suo ritrarsi (relitti del mare), fanno parte della spiaggia e la loro demanialità, discendente direttamente dalla legge (art. 822 cod. civ. e art. 28 cod. nav.) può cessare solo mediante il procedimento, di cui all'art. 35 cod. nav., quando la zona sia stata ritenuta dal capo del compartimento marittimo non più utilizzabile per pubblici Usi del mare. Nè, a impedire la demanialità dell'arenile, può valere la conformazione orografica del medesimo rispetto alla spiaggia toccata dal mare, come può desumersi dall'art. 55 cod. nav., che, a proposito del lido, fa menzione del "ciglio dei terreni elevati sul mare"; come anche immanente deve considerarsi la natura demaniale qualora una parte dell'arenile sia stata utilizzata come suolo stradale, il che non implica la sdemanializzazione della parte restante e la libera occupabilità di essa da parte dei privati. (fattispecie relativa a ritenuta demanialità di zona di terreno murariamente recintata e separata in elevazione dalla spiaggia, da una strada pubblica). (V mass n 160175; (V mass n 160178).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Navig. art. 28, Cod. Navig. art. 35, Cod. Navig. art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)